(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), e in  particolare
l'art. 2, comma 2, numero 9), secondo cui  la  Regione  esercita  gli
adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui
all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n.  300  (Norme  sulla  tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale  e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento); 
  Visto, altresi' l'art. 77-bis della sopra  citata  legge  regionale
18/2005 secondo il quale: 
    - per l'esercizio delle funzioni sopra menzionate il terzo membro
dei collegi di conciliazione e arbitrato, in difetto di  accordo  tra
le parti, e' prioritariamente individuato nell'ambito dei  dipendenti
regionali ed a tal fine e' costituito, presso la  Direzione  centrale
competente in materia di lavoro, un  apposito  elenco  regionale  cui
possono iscriversi i dipendenti regionali di categoria non  inferiore
alla D che abbiano partecipato  e  superato  corsi  per  mediatori  e
conciliatori; 
    - con regolamento regionale sono disciplinate, in particolare, le
modalita' d'iscrizione, di tenuta  e  di  cancellazione  dall'elenco,
nonche' le modalita' di individuazione del terzo membro nel  rispetto
del principio di rotazione; 
  Visto il testo del «Regolamento recante la  disciplina  dell'elenco
regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed  arbitrato
in materia di lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale  9
agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita' del lavoro)», e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2017,  n.
2279; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento  recante  la  disciplina  dell'elenco
regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed  arbitrato
in materia di lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale  9
agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente  provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI