(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), e in particolare l'art. 2, comma 2, numero 9), secondo cui la Regione esercita gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); Visto, altresi' l'art. 77-bis della sopra citata legge regionale 18/2005 secondo il quale: - per l'esercizio delle funzioni sopra menzionate il terzo membro dei collegi di conciliazione e arbitrato, in difetto di accordo tra le parti, e' prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti regionali ed a tal fine e' costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, un apposito elenco regionale cui possono iscriversi i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D che abbiano partecipato e superato corsi per mediatori e conciliatori; - con regolamento regionale sono disciplinate, in particolare, le modalita' d'iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'elenco, nonche' le modalita' di individuazione del terzo membro nel rispetto del principio di rotazione; Visto il testo del «Regolamento recante la disciplina dell'elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2017, n. 2279; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante la disciplina dell'elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI